In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, l’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633/1972 apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima. Inoltre, gli stessi fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 dello stesso decreto ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima, la quale, quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
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