Con la Circolare n. 12/E del 12/03/2010 l’Agenzia delle Entrate fornisce, tra gli altri, chiarimenti in merito alla normativa relativa ai servizi intracomunitari in vigore dal 01/01/2010 e chiarisce che ai fini dell’assolvimento degli obblighi connessi all’inversione contabile non è necessario da parte del committente procedere alla compilazione di un’autofattura ma è sufficiente integrare quella ricevuta dal prestatore.
In sostanza, diversamente da quanto emergeva dal tenore letterale della norma, si applica la medesima procedura già impiegata in passato per gli acquisti di beni da soggetti passivi di imposta intracomunitari, vale a dire si integra materialmente la fattura ricevuta dagli stessi apponendogli l’IVA e la si contabilizza sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite.