LEGGE DI BILANCIO 2020 – FLASH SULLE PRINCIPALI NOVITA’ FISCALI

SOGGETTI IVA

Regime forfetario
Le modifiche apportate decorrono dall’1.1.2020.
Tra i requisiti per accedere al regime o per rimanervi:
spese sostenute per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi;
– confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro;
redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati percepiti nell’anno precedente superiori a 30.000,00 euro – tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
È inoltre prevista la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica.

Ripristino dell’ACE
Ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta 2019, con il coefficiente di remunerazione del capitale previsto nella misura dell’1,3%.

Rivalutazione dei beni d’impresa
È stata riproposta la possibilità di procedere, nel bilancio di esercizio 2019, alla rivalutazione dei beni di impresa risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018.
Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione, è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare – 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili – ed è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).

Estromissione dell’immobile strumentale dell’impresa individuale
Confermata l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, pagando un’imposta sostitutiva del 8% della differenza tra il valore normale dell’immobile, che può essere assunto anche su base catastale, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.
L’estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all’1.1.2020 – l’immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera “privata” per l’intero 2020.

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU
Per il 2019 è confermata, la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Previsto l’aumento al 60%, per i periodi di imposta 2020 e 2021 e al 100%, a regime, dal periodo d’imposta 2022.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti – Fringe benefit

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica.

In particolare:
• per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI;
• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
• per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Previsto un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, diverso a seconda che si tratti di:
Investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”per imprese e agli esercenti arti e professioni
• nella misura del 6% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, – credito riconosciuto solo alle imprese
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.
Investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
• nella misura del 15% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.
Il credito d’imposta,
• è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) e in tre quote annuali di pari importo per i beni immateriali (1/3 all’anno);
• nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
È necessario che nella fattura di acquisto dei beni venga riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
• Per R&S in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.
• Per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
• Per le attività di design e ideazione estetica, in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

Credito d’imposta per la formazione 4.0
Viene confermato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, rimodulato in relazione alle dimensioni dell’impresa.
Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Credito d’imposta per le fiere
Credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali, pari al 30% delle suddette spese, fino a un massimo di 60.000 euro
Tale credito è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo, pari a 5 milioni per l’anno 2020.
Con apposito DM saranno stabilite le disposizioni attuative dell’agevolazione. Stando a quanto anticipato dalla norma agevolativa sul contenuto di tale decreto attuativo, al fine di accedere al credito d’imposta in esame occorrerà presentare apposita istanza e, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, ripartita in 10 rate annuali, per le spese sostenute nel 2020, senza un limite massimo previsto, finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444.
Considerato che la norma dispone, genericamente, che l’agevolazione consista in una detrazione dall’imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES.

SOGGETTI IRPEF NON TITOLARI DI PARTITA IVA
Bonus Casa
Prorogate le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico, bonus mobili e bonus verde.

Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)
• viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici;
• lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro;
• viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

Detrazione IRPEF 19% – Modalità di pagamento tracciabile
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all’art 15 del TUIR, – a titolo meramente esemplificativo: spese mediche, ad eccezione di quanto specificato oltre, spese per mediazioni, spese veterinarie, spese funebri, spese per istruzione, spese per attività sportiva ragazzi, assicurazioni, donazioni, ecc. – il pagamento deve avvenire mediante:
• bonifico bancario o postale;
• ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti.
Sono escluse dall’obbligo di tracciabilità le Spese per medicinali e prestazioni sanitarie, se rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Detrazioni IRPEF 19% – Parametrazione al reddito complessivo
Dall’1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni spettano in base al reddito complessivo (per es. spese veterinarie, spese universitarie, spese per la pratica sportiva dei ragazzi, etc.).
Per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro, mentre verranno parametrati in caso di reddito complessivo superiore.
Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo):
• interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale;
• le spese sanitarie.

Cedolare secca
Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato.

Cedolare secca sulle locazioni commerciali – abrogazione
La legge di bilancio 2020 ha abrogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
È stata prorogata la facoltà a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 01.01.2020, al di fuori del regime d’impresa pagando un’imposta sostitutiva pari al 11% (aliquota unica) sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari
La legge di bilancio 2020 prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.
Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

IUC e TASI – Abolizione. “Nuova” IMU
Dall’1.1.2020 viene abolita la TASI.
Le differenze sostanziali rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU.

Spese veterinarie – Aumento dell’importo massimo detraibile
Dall’1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie si applica fino all’importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.

Sport bonus

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. “plastic tax”)
È istituita l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (i cosiddetti MACSI quali imballaggi non riciclabili) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. “plastic tax”).
Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento attuativo – Se ne rimanda la trattazione -.

Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”)
È istituita un’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).
Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo – Se ne rimanda la trattazione -.

Canone unico – Istituzione dal 2021
Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane.
Il canone sostituirà la tassa e il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP e COSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. (visualizza articolo in formato PDF)

Piacenza, 10.01.2020

Cordialmente,
Lo Studio Bazzoni