Nella tarda serata di ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 recante misure di sostegno economico a famiglie e imprese in relazione all’emergenza Covid-19 – a seguire il link per l’eventuale consultazione:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf
ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI – artt. 60, 61, 62, 68 e 71
– I versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, INPS e INAIL, originariamente in scadenza al 16.03.2020, sono prorogati al 20.03.2020.
Attenzione: Sono previste ulteriori proroghe a seconda del volume d’affari, dell’attività esercitata o del luogo in cui è situata la sede legale o operativa. In particolare si invita a prestare attenzione a quanto segue.
– I versamenti di ritenute, contributi INPS e INAIL su spese per lavoro dipendente dovuti dal 02.03.2020 al 30.04.2020 dalle imprese che, a prescindere dal volume d’affari, svolgono le seguenti attività:
> turistico-alberghiere;
> federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
> soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
> soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
> soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
> soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
> soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
> soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
> soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
> aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
> soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
> soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
> soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
> soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
> soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
> soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
> alle ONLUS, organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri,
sono sospesi sino al 31.05.2020 e il loro pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione il 31.05.2020 o in cinque rate mensili a partire dal 31.05.2020.
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche o che gestiscono impianti sportivi pubblici i predetti versamenti aventi termine tra il 02.03.2020 e il 31.05.2020 sono sospesi sino al 30.06.2020 e il loro pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione il 30.06.2020 o in cinque rate mensili a partire dal 30.06.2020.
– I versamenti relativi a ritenute su spese per lavoro dipendente, contributi INPS e INAIL e IVA, dovuti dal 02.03.2020 al 31.03.2020 dalle imprese, lavoratori autonomi o professionisti che nel corso del 2019 hanno avuto un volume d’affari inferiore a € 2.000.000, sono sospesi sino al 31.05.2020 e il loro pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione il 31.05.2020 o in cinque rate mensili a partire dal 31.05.2020.
I soli versamenti relativi a IVA dovuti dal 02.03.2020 al 31.03.2020 dalle imprese, lavoratori autonomi o professionisti che, a prescindere dal volume d’affari, hanno la sede legale o operativa nelle Province di:
Bergamo,
Cremona,
Lodi,
Piacenza.
Attenzione al fatto che detta norma NON riguarda altri tributi al di fuori di quelli indicati e per quanto concerne le ritenute di lavoro autonomo e provvigioni è possibile non operarle solo a fronte di un’autocertificazione rilasciata dal professionista che attesti che il proprio volume d’affari per l’anno 2019 è stato inferiore a € 400.000 e che non ha sostenuto nei mesi precedenti spese per lavoro dipendente.
– Per imprese, lavoratori autonomi o professionisti che, a prescindere dal volume d’affari, hanno la sede legale o operativa nei Comuni identificati quale Zona Rossa rimane in vigore la sospensione di cui al Decreto Legge 24.02.2020, art. 1, relativa a tutti i versamenti tributari e delle cartelle di pagamento scadenti nel periodo compreso tra il 21.02.2020 e il 31.03.2020 e il loro pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione il 31.05.2020 o in cinque rate mensili a partire dal 31.05.2020.
– I pagamenti di cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS scadenti tra il 08.03.2020 e il 31.05.2020 sono sospesi e il versamento dovrà essere effettuato entro il mese successivo in un’unica soluzione. È, inoltre, previsto il differimento dal 28.02.2020 al 31.05.2020 dei versamenti dovuti ai sensi della cosiddetta Rottamazione-ter.
– A coloro che rinunceranno a dette sospensioni verrà data menzione sul sito del MEF, previa richiesta.
– Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, avente scadenza tra il 08.03.2020 e il 31.05.2020 sono sospesi e dovranno essere posti in essere entro il 30.06.2020.
ATTIVITA’ DEGLI ENTI E PROCESSUALI – artt. 67, 83, 103
– Sono sospese dal 08.03.2020 al 31.05.2020 le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori.
– Sono sospese dal 09.03.2020 al 15.04.2020 le udienze dei procedimenti civili, penali e tributari di primo grado, compreso l’istituto di reclamo-mediazione.
– Per i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
ALTRE DISPOSIZIONI PER IMPRESE E PROFESSIONI – artt. 27, 56, 64, 65, 69, 95, 96, 106, 113
– I liberi professionisti e i co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti a altre forme di previdenza obbligatoria, previa richiesta, possono ricevere un’indennità, non soggetta a tassazione, pari a € 600 relativa al mese di marzo.
– I crediti per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali preesistenti e da ACE, danno luogo a un credito di imposta nella misura del 20% del valore nominale dei crediti scaduti da più di 90 giorni oggetto di cessione a titolo oneroso, ad eccezione di quelli tra società appartenenti a un gruppo ai sensi dell’art. 2359.
– È previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute per sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro.
– È previsto, per gli esercenti attività di impresa, un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, pari al 60% delle spese sostenute per il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
– È sospeso il pagamento del canone concessorio per gli apparecchi di intrattenimento scadente entro il 30.04.2020 sino al 29.05.2020.
– Sono sospesi sino al 31.05.2020 canoni di concessione dovuti agli enti per i gestori di impianti sportivi pubblici.
– Sono prorogati al 30.06.2020le scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, ad esempio MUD.
– È prevista per i collaboratori sportivi un’indennità da erogarsi a cura di Sport e Salute spa, previa domanda al CONI.
– Le adunanze dell’Assemblea soci per approvazione del bilancio possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (28.06.2020) e possono essere tenute anche esclusivamente in via telematica e il voto espresso con modalità elettroniche o per corrispondenza a prescindere dal fatto che lo Statuto lo preveda – per le sole srl possibile anche la consultazione scritta.
Attenzione: non si dice nulla in merito alle adunanze dell’organo amministrativo ma si ritiene estensibile anche a dette fattispecie, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 187 dell’11 marzo e dal Comitato Triveneto dei Notai, nella massima H.B.39.
– Per le micro, piccole e medie imprese sono previste agevolazioni bancarie quali:
> le aperture di credito esistenti al 29.02.2020 in scadenza non possono essere revocate sino al 30.09.2020,
> i prestiti non rateali scadenti entro il 30.09.2020 vengono prorogati sino a detta data,
> le rate di mutui, finanziamenti, cambiali agrarie e leasing in scadenza sino al 30.09.2020 saranno sospese e quindi dilazionate.
Si suggerisce di prendere contatti con gli intermediari finanziari di riferimento per maggiori informazioni. (Visualizza articolo in formato PDF)
Si rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Lo Studio Bazzoni