SOGGETTI IVA
ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI (ART. 1, comma 8)
A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:
– attività commerciali;
– arti e professioni.
SOSPENSIONE VERSAMENTI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022 NEL SETTORE DELLO SPORT (ART. 1, comma 923)
Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:
– hanno il domicilio fiscale, sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
– operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.
Sono sospesi i termini relativi:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL;
– ai versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
– ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10.01.2022 al 30.04.2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi o in un’unica soluzione entro il 30.05.2022, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 7 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30.05.2022.
CARTELLE DI PAGAMENTO – POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO (ART. 1, comma 913)
Il termine di pagamento delle cartelle notificate dall’01.01.2022 al 31.03.2022 è di 180 giorni e non di 60 giorni.
ALIQUOTA IVA PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS DEL PRIMO TRIMESTRE 2022 (ART. 1, comma 506)
È stata stabilita, in deroga a quella ordinariamente applicabile e in via transitoria, l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
È prevista altresì la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicati in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 O RIMBORSABILI IN CONTO FISCALE (ART. 1, comma 72)
A partire dal 01.01.2022, viene predisposto l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributi che possono essere:
– utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24;
– rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.
Subappaltatori edili
Il limite previsto di 2 milioni di euro “assorbe” il limite di un milione di euro previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Crediti d’imposta agevolativi
Il limite previsto non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o incentivo fiscale, per i quali il limite previsto è pari a 250.000,00 euro.
CREDITI D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (ART. 1, comma 44)
Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” con modifiche relative alla misura dell’agevolazione.
Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0” compresi nell’allegato A alla L. 232/2016, effettuati nel 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
– 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
– 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali “4.0” compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è così riconosciuto:
– per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
– per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
L’agevolazione per i beni “ordinari” resta ferma al 2022 (a giugno 2023 per investimenti con prenotazione nel lungo termine). In particolare:
– beni materiali ordinari: credito d’imposta pari al 6% del costo, per un totale di costi ammissibili non superiori ai 2 milioni di euro;
– beni immateriali ordinari: credito d’imposta pari al 6% del costo, per un totale di costi ammissibili non superiori ai 1 milione di euro.
CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (ART. 1, comma 45)
Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche relative alla misura dell’agevolazione.
1. Credito d’imposta per investimenti in R&S: viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista del 20% nel limite di 4 milioni di euro. Per i periodi di imposta successivi sino al 2031, prevedendo la misura del 10% e nel limite dei 5 milioni di euro;
2. Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica: viene prorogato fino al 2025, mantenendo per il 2022 e il 2023 la misura del 10%, mentre per il 2024 e il 2025 prevedendo la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
3. Credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0: viene prorogato fino al 2025, prevedendo per il 2022 la misura già prevista del 15% nel limite di 2 milioni di euro. Per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e per il 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.
CREDITO DI IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO DELL’ACQUA (ART. 1 comma 713)
Viene prorogato al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.
SOGGETTI IRPEF NON TITOLARI DI PARTITA IVA
MODIFICA DEGLI SCAGLIONI IRPEF
Articolo 1, comma 2 della L. 234/2021
Sono modificate le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile a partire dal periodo di imposta 2022 e sono così articolate:
– fino a 15.000,00 euro à 23%;
– oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro à 25%;
– oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro à 35%;
– oltre 50.000,00 euro à 43%.
DETRAZIONE IRPEF PER I GIOVANI INQUILINI (ART. 1, comma 155)
A partire dal 01.01.2022 è prevista un’agevolazione per i giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti e con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. La detrazione spetta:
– per i primi 4 anni di durata contrattuale;
– a condizione che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono affidati.
La stessa è pari a 991,60 euro, ovvero, se superiore, al 20% dell’ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000,00 euro di detrazione.
PROROGA DELLE MISURE IN FAVORE DELL’ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE PER GLI UNDER 36 (ART. 1, comma 151)
L’agevolazione prevista per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età, è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.
L’agevolazione opera per i soggetti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:
– nell’esenzione dalle imposte d’atto (registro, ipotecaria e catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto stesso;
– nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.
PROROGHE MISURE AGEVOLATIVE FISCALI SU EDILIZIA (ART. 1, comma 28, comma da 37 a 39, comma 42)
Proroga – Interventi di riqualificazione energetica degli edifici
Articolo 1, comma 37, lett. a) della L. 234/2021
Viene prorogata con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Proroga – Recupero patrimonio edilizio
Articolo 1, comma 37, lett. b) n. 1 della L. 234/2021
Viene prorogata fino al 31.12.2024 la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Proroga – “Bonus mobili”
Articolo 1, comma 37, lett. b) n. 2 della L. 234/2021
Viene prorogato il c.d. “bonus mobili” con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023, 2024.
Il limite massimo di spesa detraibile è pari a:
– 10.000,00 euro, per le spese sostenute nel 2022;
– 5.000,00 euro, per le spese sostenute nel 2023 o nel 2024.
Proroga – Interventi sismici (sismabonus)
Articolo 1, comma 37, lett. b) n. 1 della L. 234/2021
È disposta la proroga del c.d. “sismabonus” con riguardo alle spese sostenute entro il 31.12.2024 ed altresì del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
Proroga – Bonus Verde
Articolo 1, comma 38 della L. 234/2021
È disposta la proroga per gli anni dal 2022 al 2024 del c.d. “bonus verde”.
Proroga – Bonus facciate
Articolo 1, comma 39 della L. 234/2021
È confermato anche per il 2022 il c.d. “bonus facciate”, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.
Nuova detrazione per le barriere architettoniche
Articolo 1, comma 42, lett. a), n. 1 della L. 234/2021
È stata introdotta una detrazione dedicata agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che spetta nella misura del 75% per le spese documentate sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022 e che deve essere ripartita in cinque rate di pari importo.
L’ammontare complessivo delle spese sul quale viene calcolata la detrazione del 75%, non deve essere superiore a:
– 50.000,00 euro, per gli interventi negli edifici unifamiliari o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
– 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
– 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se più di 8.
Proroga ed altre novità – Superbonus del 110%
Articolo 1, comma 28 della L. 234/2021
È stato ampliato il termine finale precedentemente fissato al 30.06.2022 e in particolare sino:
– al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.21.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
· da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedano per intero l’edificio oggetto degli interventi (composto al massimo da 4 unità immobiliari);
· da persone fisiche e su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. interventi trainati);
· da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
– al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.06.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti e autonome, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stano effettuando interventi “trainati” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuai lavori per almeno il 30% dell’interventi complessivo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 40 del 21.01.2022, ha inoltre fatto presente che, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione effettuati su di un condominio minimo composto da due unità abitative che – al termine dei lavori – risulteranno accorpate, i condòmini potranno altresì beneficiare del superbonus del 110% con riferimento alle spese sostenute entro il 31.12.2025. A tal fine, per la determinazione dei limiti di spesa ammessi al beneficio occorrerà prendere in considerazione la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi. Il beneficio troverà applicazione per le spese sostenute nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione a condizione che gli interventi vengano effettivamente completati.
Le principali novità previste relativamente alla disciplina del superbonus 110% riguardano:
– l’obbligatorietà del visto di conformità;
– l’introduzione di un rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica, che ad oggi non è ancora stato pubblicato, al quale è demandato il compito di stabilire, per talune tipologie di beni, i valori massimi stabiliti ai fini dell’attestabilità della congruità delle spese sostenute;
– nella specificazione che i prezzari individuati dal DM 06.08.2020 possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico, per interventi di rifacimento delle facciate esterne e per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici
In relazione al bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, non è disposta alcuna proroga del termine finale. Per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile usufruire del relativo bonus solo se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento trainato nel superbonus 110%.
OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO (ART. 1, comma 29)
Con riferimento alla possibilità di cessione del credito o sconto sul corrispettivo esercitabili in relazione ai bonus edilizi, la legge di bilancio 2022:
– ha prorogato la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi;
– ha ampliato le detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le opzioni;
– ha generalizzato l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con un’attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità de dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
– ha compreso, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.
L’art. 28 del DL 4/2022 (“Decreto Sostegni ter”) ha tuttavia modificato la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi. Oltre allo sconto sul corrispettivo, la nuova formulazione consente solo una cessione del credito d’imposta, senza ulteriori possibilità di cessioni “a catena”.
I beneficiari delle detrazioni edilizie possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato; ciò vale anche per lo sconto in fattura praticato dai fornitori, i quali possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziaria, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni (risposta Agenzia delle Entrate 3.2.2022).
L’art. 28 co. 2 del DL 4/2022 reca comunque una disposizione di carattere transitorio per consentire una ulteriore cessione ai crediti che alla data del 7 febbraio 2022:
– sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore;
– sono stati oggetto di una o più cessioni.
La data del 07.02.2022 è stata comunque ulteriormente prorogata al 17.02.2022 con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 37381 e il termine deve essere letto con riguardo alla data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, sarà possibile procedere ad un’ulteriore cessione di tutti i crediti di imposta pervenuti nella disponibilità del “futuro cedente” sulla base di accordi di compravendita conclusi tra le parti e resi conoscibili all’Agenzia delle Entrate con le relative procedure telematiche entro la data del 16.02.2022.
Si segnala che il governo sta emanando ulteriori modifiche, di cui provvederemo ad aggiornarvi.
Piacenza, 25.02.2022
Cordialmente,
Lo Studio Bazzoni