Dichiarazioni di intento 2015

l c.d. Decreto semplificazioni, D.Lgs, 175/2014, ha radicalmente modificato la disciplina relativa alle dichiarazioni di intento per quanto concerne l’iter di comunicazione al fornitore e all’Agenzia delle Entrate. Per le dichiarazioni di intento che esplicheranno i propri effetti a partire dal 01.01.2015, infatti, l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate graverà sull’esportatore abituale, vale a dire l’acquirente che emette la dichiarazione di intento, e non più sul proprio fornitore che la riceve. In particolare:

L’esportatore abituale deve inviare:

  • 1.telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni di intento emesse;
  • 2.deve inviare la dichiarazione di intento al proprio fornitore di beni o prestatore di servizi (o in Dogana) unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore potrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA solo dopo:

  • 1.aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e la relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate,
  • 2.aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento a mezzo dellabanca dati delle dichiarazioni di intento che l’Agenzia delle Entrate metterà prossimamente a disposizione.

Allo stato attuale si segnala quanto segue.

  • −È stato approvato il nuovo modello di trasmissione delle dichiarazioni di intento e relative istruzioni, reperibile all’indirizzo: www.agenziaentrate.gov.it le modalità di invio sono sempre Fisconline o a mezzo di intermediario abilitato, si attende comunque una circolare esplicativa.
  • −L’Agenzia delle Entrate non ha ancora elaborato software di compilazione e controllo. −È stato previsto un periodo transitorio sino al 11.02.2015 in cui ci si può avvalere della precedente disciplina, fermo restando che è necessario applicare le nuove regole per le dichiarazioni di intento che esplicano i propri effetti successivamente al 12.02.2015. In sostanza l’esportatore abituale che ha inviato ai propri fornitori dichiarazioni di intento che copriranno un periodo anche successivo al 12.02.2015, a partire dal 12.02.2015 dovrà provvedere all’ulteriore comunicazione all’Agenzia Entrate e produrre ai fornitori in questione la ricevuta di presentazione, con la procedura di cui sopra.
  • −E’ fatta salva la possibilità di procedere con la nuova normativa non appena possibile.

Si rimane a disposizione per chiarimenti.