Attività sportiva dilettantistica – disposizioni e adempimenti fiscali

REQUISITI FORMALI – la COSTITUZIONE –

Ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002 e dell’art. 148 Testo unico imposte sui redditi l’atto costitutivo e lo statuto delle ASD deve essere redatto in forma scritta con una delle seguenti modalità:

  1. Atto pubblico (da redigersi ad opera di un Notaio)
  2. Scrittura privata autenticata dal Notaio
  3. Scrittura privata registrata

L’unica forma prevista per le società sportive dilettantistiche (SSD) è l’atto pubblico con successiva iscrizione presso il Registro Imprese.

REQUISITI FORMALI
– IL CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO –

1. la denominazione che deve indicare la finalità sportiva e contenere la parola dilettantistica

2. la sede legale

3. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica

4. l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione

5. l’assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione di proventi, utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale, fra gli associati, anche in forme indirette

REQUISITI FORMALI
– IL CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO –

6. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile

7. l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari

8. le modalità di scioglimento dell’associazione con l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio

9. intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa

FORME GIURIDICHE

1. ASSOCIAZIONE SPORTIVA NON RICONOSCIUTA, priva di personalità giuridica e quindi dei debiti contratti dall’ente risponde l’ente stesso con il proprio patrimonio e personalmente e solidalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente

2. ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTA, dotata di personalità giuridica e quindi per i debiti contratti risponde SOLO l’ente nei limiti del proprio patrimonio

3. SOCIETA’ SPORTIVA DI CAPITALI O SOCIETA’ COOPERATIVA

I PRIMI ADEMPIMENTI DOPO LA COSTITUZIONE

per ACCEDERE al REGIME FISCALE AGEVOLATO

1. Se NON viene svolta attività commerciale richiesta all’Agenzia delle Entrate di attribuzione del solo codice fiscale

2. Se si intende svolgere anche attività commerciale richiesta all’Agenzia delle Entrate di attribuzione della partita IVA

3. Affiliazione a Federazioni sportive nazionali o Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive Associate

I PRIMI ADEMPIMENTI DOPO LA COSTITUZIONE per ACCEDERE al REGIME FISCALE AGEVOLATO

4. Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, indispensabile per il riconoscimento dello status di associazione/società sportiva e per usufruire delle agevolazioni fiscali

5. Comunicazione alla SIAE dell’opzione per il regime fiscale agevolato (L. 398/91)

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/91 –

1. Esonero dalla tenuta delle scritture contabili

2. Esonero dalla presentazione della dichiarazione IV A

3. Obbligo di conservare e numerare le fatture

4. Obbligo di annotare i corrispettivi e gli altri proventi entro il giorno 15 del mese successivo

5. Versamento trimestrale dell’IVA entro il giorno 16 del II mese successivo al trimestre di riferimento

6. Obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP

7. Divieto di effettuare operazioni in contanti per importi superiori a €. 516,46

PRESUPPOSTI PER ACCEDERE AL REGIME AGEVOLATO

OGGETTIVO:

i proventi derivanti dalle attività commerciali, conseguiti nel periodo di imposta precedente, NON devono superare €. 250.000

SOGGETTIVO:

svolgimento di attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI

affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/91 – IMPOSTE DIRETTE

IRES (27,5%)

RICAVI DA ATTIVITA’ COMMERCIALE: è prevista una determinazione forfetaria del reddito mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3%

RICAVI DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALE (NON COMMERCIALE):

non sono tassati

IRAP (3,9%)

La base imponibile è data dalla somma del reddito imponibile IRES e i costi non deducibili ai fini IRAP quali per esempio le retribuzioni pagate ai dipendenti e gli interessi passivi

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/91 – IVA

  •  50%
  •  90%

sull’IVA dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali 2/3

sull’IVA dei proventi derivanti da cessione o concessione dei diritti di ripresa televisiva o trasmissione
radiofonica

E’ previsto un regime forfetario consistente nell’applicazione delle seguenti percentuali all’IVA a debito dei proventi conseguiti dallo svolgimento dell’attività commerciale:

sull’IVA dei proventi da sponsorizzazioni

N.B.: l’IVA sulle fatture di acquisto non dà quindi diritto ad alcuna detrazione

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/91 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’ COMMERCIALI

L’attività svolta nei confronti dei propri associati in conformità alle finalità istituzionali dell’ente NON è considerata commerciale come anche i contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali.

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO – L. 398/91 – ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E ATTIVITA’ COMMERCIALI

Si considerano invece di natura commerciale le attività rese dietro corrispettivi specifici tra cui:

– somministrazione di alimenti e bevande anche se nei confronti dei soli soci

– cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (ad esempio: divise, attrezzi … )

– pubblicità commerciale
– organizzazione di viaggi, soggiorni turistici e gite – organizzazione di fiere ed esposizioni

N.B.: non sono considerati commerciali i proventi conseguiti dall’ente tramite la raccolta pubblica dei fondi nei limite di due eventi per anno e per l’importo massimo di €. 51.645,69.

NOVITÀ FISCALI: IL MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

E’ UN MODELLO FORMATO DA 38 QUESITI ELABORATO DALL’AGENZIA DELL’ENTRATE AI SENSI DELL’ART. 30 DECRETO LEGGE N. 185/2008 (decreto anti-crisi) PER IL CONTROLLO DEI CIRCOLI PRIVATI

NOVITÀ FISCALI: IL MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Finalità del modello:

Acquisizione informazioni per contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, fatta salva ogni altra eventuale richiesta di informazioni effettuata dall’Agenzia delle Entrate ai singoli enti o a strutture centrali di appartenenza; si tratta, in sostanza, di una sorta di censimento fiscale.

MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Enti obbligati alla presentazione:

ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO DI NATURA PRIVATA E

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE, GIÀ ESISTENTI AL 29/11/2008 O SUCCESSIVAMENTE COSTITUITE, CHE BENEFICIANO DELLE DETASSAZIONI PREVISTE DALL’ART. 148 DEL TUIR

MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Enti esonerati dalla presentazione:

– Associazioni pro-loco

– Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’art. 6 L. 266/91 che non svolgono attività commerciali

– ONLUS in generale

– ASD e SSD iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciali (es. che riscuotono solamente le quote associative)

MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

Modalità di presentazione:

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA ENTRO il 15 DICEMBRE 2009

MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

IL MODELLO EAS NON E’ SEMPLICEMENTE UNA RACCOLTA DATI:

L’OMESSA COMUNICAZIONE DEL MOD. EAS COMPORTA LA DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E QUINDI LA PERDITA DELLA DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI PROVENTI

MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

LE VARIAZIONI DEI DATI INDICATI NEL MODELLO EAS (AD ECCEZIONE DEGLI ASPETTI QUANTITATIVI) OBBLIGA L’ASSOCIAZIONE A UN’ULTERIORE PRESENTAZIONE DELLO STESSO ENTRO IL 31 MARZO DELL’ANNO SUCCESSIVO

MODELLO EAS PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI

La circolare 45/E del 29/10/2009 semplifica l’adempimento per le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare per:

le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

le associazioni riconosciute

Tali soggetti possono assolvere alla presentazione del Modello compilando il quadro dei dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e fornendo i dati richiesti ai righi 3) solo per le associazioni riconosciute, 4), 5), 6), 20) solo per le ASD e SSD, 25), 26).