a partire dal 24.04.2017 le modalità di compensazione dei crediti sono le seguenti.
In tema di compensazione in F24 del credito IVA:
• entro il limite di €. 5.000,00 compensazione libera;
• per importi superiori a €. 5 mila la compensazione è possibile con preventiva presentazione
della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.
Pertanto, la compensazione potrà avvenire a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA, dotata di visto di conformità.
Quanto sopra riguarda solo le dichiarazioni presentate a partire dal 24.04.2017.
In tema di compensazione in F24 del credito derivante da altre imposte (imposte sui redditi/addizionali/ritenute alla fonte/imposte sostitutive/IRAP):
• entro il limite di €. 5.000,00 compensazione libera;
• per importi superiori a €. 5 mila la compensazione è possibile fin da subito, senza la preventiva
presentazione della dichiarazione. È tuttavia necessaria l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione di cui sopra al momento dell’invio della stessa.
Per i titolari di partita Iva le modalità di pagamento di F24 con compensazione di crediti, di qualsiasi natura, devono avvenire esclusivamente tramite F24 telematico attraverso i canali messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate – Entratel o Fisconline -, a prescindere dalla quantità dell’importo compensato. Si precisa ulteriormente che, quindi, non è più possibile nei suddetti casi l’utilizzo del servizio remote banking.
Con risoluzione 57/E del 04.05.17 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, in considerazione dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi Entratel o Fisconline inizierà a partire dal 01.06.2017.