Esercizio della detrazione dell’IVA – Chiarimenti

Nella giornata di ieri, l’Agenzia Entrate ha emesso la Circolare n. 1/E per fornire chiarimenti in merito alla nuova disciplina di esercizio della detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto, in vigore dal 01.01.2017.
Si ricorda che, a seguito della modifica dell’art. 19 D.P.R. 633/72, finalizzata al recepimento della normativa comunitaria, il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione è stabilito nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto.

L’Agenzia Entrate, solo ieri purtroppo, ha chiarito che il momento in cui sorge il diritto alla detrazione è determinato al verificarsi congiunto dei seguenti due presupposti:

  1. l’IVA è divenuta esigibile,
  2. si è in possesso della relativa fattura.

In altri termini una fattura di acquisto, relativa a prestazioni di servizi effettuati nel 2017 o acquisto di beni consegnati nel 2017, ricevuta nel 2018, può essere registrata entro il 30.04.2019 e in particolare:

  • −  se viene registrata nell’anno 2018 (anno di ricevimento della fattura) confluisce nella liquidazione del mese in cui è inserita in contabilità,
  • −  se viene registrata entro il 30.04.2019 dovrà confluire in apposita sezione del registro IVA acquisito affinché non venga computata nelle liquidazioni IVA del 2019 ma concorra alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA del 2018.In sostanza diventa fondamentale il momento dell’effettivo ricevimento della fattura di cui si deve dare prova ad esempio tenendo la busta con il timbro postale o la mail con cui è stata ricevuta.Per ulteriori esempi si rimanda alla Circolare n. 1/E del 17.01.2018 che trovate al seguente link:

detrazione IVA Agenzia Entrate

Da ultimo si segnala che:
• la detrazione dell’IVA, a prescindere dall’anno in cui è esercitata, mantiene la stessa percentuale di pro-
rata relativa all’anno di riferimento;
• le nuove disposizioni di applicano anche alle note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/72;
• le operazioni soggette al meccanismo dello split payment e del cash accounting mantengono le proprie
peculiarità;
• vengono fatti salvi i comportamenti tenuti fino all’emanazione della circolare in oggetto.