A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono stati introdotti nuovi obblighi e responsabilità in capo a committenti, appaltatori, sub-appaltatori e affidatari per le ritenute IRPEF relative ai lavoratori direttamente impiegati per l’esecuzione di opere o servizi nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
La norma prevede che:
– l’importo degli appalti oltre il quale si applicano le nuove disposizioni siano opere e servizi affidate per un importo complessivo superiore a €. 200.000;
– gli appalti devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente stesso ovvero a lui riferibili in qualunque forma;
– il versamento delle ritenute rimane in capo al datore di lavoro dei soggetti che sono impiegati come manodopera presso il committente e non può formare oggetto di compensazione con nessun credito vantato dal sostituto di imposta;
– nell’ambito del contratto di appalto, la norma si applica sia alle imprese appaltatrici sia alle eventuali subappaltatrici;
– sono previsti una serie di obblighi documentali che le imprese devono garantire al committente il quale, di fatto, ha un obbligo di riscontro dei dati comunicati, come precisato di seguito.
Soglia di €. 200.000
L’Agenzia delle Entrate nel corso del Forum dei commercialisti del 13/01/2020 ha chiarito che qualora il committente affidi il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, il limite di 200.000 euro va riferito alla somma dell’importo annuo dei singoli contratti. Se la somma dei contratti supera la soglia di €. 200.000, la nuova disciplina si applica a tutti i contratti stipulati e ancora in essere al momento in cui la soglia è superata.
Obblighi
Il committente nei 5 giorni successivi al termine di versamento delle ritenute deve ottenere dall’impresa appaltatrice:
– le deleghe F24 quietanzate,
– l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera,
– l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente impiegato,
– il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite (in caso di subappalto la trasmissione deve avvenire anche a favore degli appaltatori).
Il committente riscontra gli elementi sulla base dei quali è stato effettuato il versamento delle ritenute. Se non risulta effettuato il pagamento o lo stesso è carente, nel termine di 90 giorni deve inviare all’Agenzia delle Entrate una segnalazione, in mancanza della quale è richiesto al committente il pagamento di una somma pari alla sanzione.
Inoltre, nel caso di insufficiente o omesso versamento, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati a favore dell’impresa appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera e/o del servizio (o del minor importo dovuto per le ritenute non versate).
F24
Sono state introdotte nuove modalità di compilazione dei Modelli F24 interessati da tale normativa.
Esonero
I nuovi obblighi non trovano applicazione se l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del versamento delle ritenute:
– risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito, nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
– non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a €. 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o rateazione.
La certificazione che attesta entrambe le condizioni (che devono sussistere congiuntamente), viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e ha una validità di quattro mesi.
Con riferimento al requisito di attività almeno triennale, l’Agenzia precisa che occorre riferirsi alle indicazioni contenute nel Provvedimento n. 110418 dell’Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017.
Per la verifica dei versamenti nel conto fiscale si deve tener conto di qualsiasi somma versata con il modello F24 (Iva, ritenute, contributi previdenziali, ecc.).
IVA
Viene estesa l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) sulle prestazioni relative a contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali comunque denominati, svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente. L’inversione contabile non si applica però per le operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti/società già soggetti allo split payment.
È quanto previsto dalla lettera a-quinquies dell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, inserito dall’articolo 4, comma 3, D.L. 124/2019, evidenziando che l’efficacia di tale nuova ipotesi di reverse charge Iva è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Consiglio Ue.
Si suggerisce di prendere contatti anche con il proprio consulente del lavoro per eventuali ulteriori chiarimenti in materia. (Visualizza articolo in formato PDF)
Piacenza, 16.01.2020
Cordialmente,
Lo Studio Bazzoni