DICHIARAZIONI DI INTENTO – NOVITA’ DAL 2020

Il decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha modificato l’iter per effettuare acquisti in regime di non imponibilità IVA da parte degli esportatori abituali.

Il nuovo articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede che:

  • nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
  • sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento, quali la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro;
  • sono state inasprite le sanzioni in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia.

Dal 1° gennaio 2020 gli esportatori abituali non sono più obbligati a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento del Diretto dell’Agenzia delle Entrate emanato, ieri 27.02.2020, ha stabilito che il fornitore, per poter emettere le fatture senza applicare l’IVA, deve soltanto verificarne la trasmissione mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, consultando il proprio Cassetto fiscale. In assenza di tale riscontro, in capo a quest’ultimo si applicherà una sanzione compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’imposta non applicata.

Pertanto:

 l’esportatore abituale deve soltanto inviare telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione d’intento può riguardare anche più operazioni;

 il fornitore dell’esportatore abituale, deve:

  • eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissioneall’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento. In caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 €. A 2.000 €,), ma quella proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata;
  • indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.

Alla luce di tale modifica, si ribadisce, quindi, che in capo all’esportatore abituale viene meno l’obbligo di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia, così come in capo al fornitore quello di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute. L’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).

I soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa.

È stato eliminato anche l’obbligo da parte del dichiarante e del fornitore o prestatore di numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento e di annotarle entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione in un apposito registro.

Fermo restando l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, è del tutto evidente che, anche alla luce anche della modifica sanzionatoria, egli avrà tutto l’interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.

 

Piacenza, 28.02.2020

Cordialmente

Lo Studio Bazzoni