Si tratta di un regime opzionale che prevede la liquidazione mensile o trimestrale dell’IVA sulla base dell’effettivo incasso o pagamento rispettivamente di fatture emesse e di acquisto. L’imposta diviene comunque esigibile/detraibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
La liquidazione IVA si presenterà quindi come segue:
+ IVA fatture emesse registrate nel mese/trimestre
– IVA fatture emesse nel mese/trimestre NON INCASSATE
+ IVA fatture emesse in precedenti mesi/trimestri INCASSATE nel mese/trimestre
– IVA fatture acquisto registrate nel mese/trimestre
+ IVA fatture acquisto registrate nel mese/trimestre NON ancora PAGATE
– IVA fatture acquisto registrate in precedenti mesi/trimestri PAGATE nel mese/trimestre + IVA su operazioni attive per cui è trascorso un anno dall’effettuazione
– IVA operazioni passive per cui è passato un anno dall’effettuazione
La condizione per accedere al regime è che il volume d’affari dell’anno precedente a quello di opzione non sia stato superiore a €. 2.000.000.
Sono escluse da detta disciplina determinate operazioni quali:
- − regimi particolari IVA: monofase art. 74 I c.ma, beni usati, agenzie di viaggio, agricoltura e
agriturismo;
- − verso consumatori finali;
- − verso soggetti tenuti al reverse charge – ad esempio nel caso del subappalto;
- − esportazioni, assimilate e intracomunitarie.
L’esercizio dell’opzione avviene per comportamento concludente, senza preventiva comunicazione, con segnalazione nel quadro VO della prima dichiarazione IVA da presentare dopo la scelta effettuata, e indicazione nella fattura emessa dell’adesione al regime:
“IVA per cassa” ai sensi dell’art. 32-bis D.L. 22 giugno 2012, n. 83
L’adesione al regime vincola il contribuente per un triennio, salvo la fuoriuscita dal regime per superamento del volume d’affari massimo consentito, €. 2.000.000, e avrà effetto a partire dal mese/trimestre successivo.
La nuova formulazione del regime IVA per cassa NON ha ripercussioni sul cessionario/committente che continua a detrarsi l’IVA nel momento in cui diviene per lo stesso esigibile a prescindere dal pagamento del corrispettivo.
Con la presente si è voluto dare un inquadramento di prima approssimazione sul detto nuovo regime che andrà attentamente valutato e approfondito nei casi di specie. Si invita pertanto la spettabile clientela a contattare lo studio per ulteriori informazioni.