Cessione dei prodotti agricoli

Si segnala che a partire dal 24.10.2012 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal D.L. 24.01.2012 n.1relative alla cessione di prodotti agricoli e agroalimentari che in sintesi prevedono:

  • −  che i contratti, ad eccezione di quelli con i consumatori finali, vengano redatti in forma scritta e indichino espressamente la durata, quantità, il prezzo e caratteristiche del prodotto venduto nonché le modalità di consegna e pagamento;
  • −  il divieto di pratiche commerciali sleali;
  • −  il rispetto di precisi termini di pagamento consistenti in:
    1. 30 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per i prodotti deteriorabili;
    2. 60 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura per tutti gli altri prodotti.

    La data di ricevimento della fattura è considerata certa solo se il documento viene consegnato a mano, o inviato a mezzo raccomandata A.R., PEC o se si tratta di una fattura elettronica; viceversa per il conteggio dei giorni si fa riferimento alla data di consegna dei prodotti.
    Il mancato rispetto di detti termini di pagamento comporta l’irrogazione di sanzioni a partire da €. 500 e l’applicazione degli interessi.

    Per maggiori informazioni si consiglia di contattare le associazioni di categoria di riferimento o consultare il sito ministeriale: http://www.politicheagricole.it.