Territorialità delle prestazioni di servizi

A partire dal 01/01/2010 entra in vigore quanto disposto dalla Direttiva 2008/8/CE introducendo diverse regole in materia di IVA relativamente alle prestazioni di servizi e in particolare le nuove regole riguardanola territorialità: viene modificato quanto disposto dall’art. 7 del D.P.R. 633/72 e verranno introdotti nuovi ulteriori articoli, dal 7 bis al 7 septies, l’inversione contabile (reverse charge),

l’inclusione nell’Intrastat.
Per quanto concerne la territorialità dei servizi, la nuova norma riguarda, di fatto, solo quelli prestati nei confronti di soggetti passivi di imposta, lasciando inalterato quanto previsto nel caso di destinatari privati: in tale ultima fattispecie, infatti, il presupposto territoriale ai fini dell’imposta rimane quello della sede del prestatore.
Per i servizi prestati nei confronti di soggetti passivi di imposta non conta più il luogo ove è stabilito colui che presta il servizio ma diventa rilevante il luogo in cui avviene il consumo effettivo e ne discende quindi la regola generale per cui il luogo di imposizione è quello del committente, in conformità al presupposto dell’IVA concepita, appunto, come imposta sui consumi.
In sostanza a decorrere dal 01/01/2010 l’operatore italiano che presta servizi a un soggetto passivo o a un ente comunitario con partita IVA non deve applicare l’IVA.
Tutto ciò ha inevitabilmente impatto anche sul fronte degli esportatori abituali per i quali si restringe l’ambito delle operazioni che danno diritto all’acquisizione dello status e alla determinazione del plafond. I servizi di cui all’art. 40 D.L. 331/93 (L. 497/94) e più precisamente, lavorazioni, trasformazioni e riparazioni intracomunitarie; trasporti intracomunitari e

relative intermediazioni e prestazioni accessorie non saranno più operazioni non imponibili ma diventeranno fuori campo IVA, rientrando quindi nelle prescrizioni dell’art. 7 D.P.R. 633/72.

Analogamente ne discende che tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese in Italia da non residenti, divenendo territoriali nel nostro Paese, saranno soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) da parte del soggetto passivo di imposta italiano. Non sarà quindi più necessario per i non residenti avere l’identificazione diretta o il rappresentante fiscale in Italia.

Resta inteso, che ritorneremo più approfonditamente sull’argomento non appena la materia verrà ulteriormente chiarita anche tramite documenti di prassi che si attendono nei prossimi mesi.